Taglio di rami e di alberi nelle proprietà private e prossimi alla linea ferroviaria

Lungo il tracciato ferroviario, nell'ambito delle porzioni di territorio appartenenti alle proprietà private e/o pubbliche contigue alla tratta ferroviaria, possono essere presenti alberi e/o arbusti che possono causare situazioni di pericolo per possibile ed eventuale caduta di rami, alberi, arbusti posti a dimora e che potrebbero invadere la sede ferroviaria con possibile ed eventuale pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario.
Dato atto che:
- "lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale ...".
- "i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...”
- "tutti gli edifici e le loro parti e le relative aree di pertinenza, i beni immobili devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza e di igiene in conformità alle disposizioni vigenti in materia a cura del titolare responsabile dell’immobile”
- "il pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria può provocare una interferenza con la circolazione dei treni e la possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste";
con Ordinanza n.20 del 26/04/2023 viene stabilito l'obbligo per tutti i proprietari possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso adiacenti alla sede ferroviaria in territorio comunale di Busseto, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ai sensi del D. Lgs. n. 42 /2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i., di provvedere nel più breve tempo possibile e entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza 20/2023:
1) a tagliare i rami, gli arbusti e/o gli alberi nell'area di proprietà ,posti a dimora difformemente rispetto al disposto dell'art. 52 e dell'art. 55 del D.P.R. 753/1980 e che in caso di caduta possono interferire con l'infrastruttura ferroviaria con possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del pubblico esercizio ferroviario; inoltre di provvedere alla loro rimozione;
2) a tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione secca;
3) a tenere sgombri i terreni da boschi fino a 50 metri dalla più vicina rotaia.
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