Attività edilizia libera (Art. 6 - DPR 380/2001)

ttività edilizia libera (Art. 6 - DPR 380/2001)
 

Regime dell’attività edilizia libera:

(Art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  di cui al DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m. – Art. 15 del Regolamento Urbanistico Edilizio)

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2010 n. 73, che converte (con modificazioni) il decreto legge 25 marzo 2010 n. 40.

L’articolo 5 del decreto-legge, (che riformava l’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia - DPR 380/2001), dedicato alla “Attività edilizia libera”, è stato ulteriormente riformato dalla legge di conversione: si è giunti così ad una nuova e “definitiva” disciplina dell’attività edilizia libera, nell’ambito del Testo unico dell’Edilizia.

Le nuove disposizioni dell’articolo 6 del Testo unico, ora vigenti, distinguono in particolare dieci tipologie di interventi edilizi, sottratte al normale regime dei titoli abilitativi edilizi (DIA e permesso di costruire). Di queste dieci tipologie di interventi, cinque sono esentate da ogni adempimento formale (fatte salve le normative di settore e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali), quattro sono soggette ad una previa comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori, a cura del proprietario dell’immobile (o di altro soggetto avente titolo), ed un’ultima tipologia di interventi (rientranti nell’ambito della manutenzione straordinaria) è soggetta sia alla comunicazione al Comune che alla presentazione di una relazione firmata da un tecnico abilitato.

Dette disposizioni sono immediatamente applicabili, obbligatorie (nel senso che gli interventi liberalizzati possono essere realizzati in regime di attività libera, senza più né la DIA, né permesso di costruire ed il privato non ha alcuna facoltà di chiedere o presentare un titolo abilitativi edilizio) e tassative (l’elenco delle fattispecie liberalizzate è un elenco chiuso), e prevalgono sulle norme previste dal vigente regolamento urbanistico edilizio che all’art. 15 già individuava alcune attività che costituiscono attività edilizia libera che potevano già essere realizzate senza alcun titolo abilitativo (autorizzazione e nulla osta – Denuncia di Inizio Attività – Permesso di costruire).

 

L’art. 6 del DPR 380/2001, come modificato dal DL 40/2010, convertito con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 73/2001, individua tre forme di attività edilizia libera.

 

1° caso : Interventi di edilizia libera

L’art. 6 – 1° comma, lettere a), b), c), d), e) individua  gli interventi di edilizia libera, che “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” possono sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

 

2° caso: Interventi di edilizia libera previa comunicazione

L’art. 6 – 2° comma, lettera b), c), d), e), individua gli interventi che “Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale” possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativi:

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

 

3° caso: Interventi di edilizia libera previa comunicazione con relazione di asseveramento

L’art. 6 – 2° comma, lettera a), individua gli interventi che “Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale” possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

 

Per la realizzazione degli interventi di - manutenzione straordinaria - unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori deve essere trasmessa una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativi, nonché i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

 

Alla comunicazione di inizio dei lavori vanno sempre allegati eventuali autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalle normative statati e regionali di settore.

 

Contenuti minimi della comunicazione di inizio lavori:

La comunicazione di inizio lavori dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

 per gli interventi di cui alle lettere all’art. 6, 2° comma, lett. b), c), d), e):

-         dati identificativi del proprietario o altro soggetto avente titolo;

-         dati  identificativi dell'immobile;

-         definizione dell’intervento edilizio da realizzare;

-         data effettiva di inizio lavori;

-         elenco di autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalle normative di settore (è a cura e carico dell’interessato acquisirli), che vengono allegati alla comunicazione di inizio lavori;

 

per gli interventi di cui alle lettere all’art. 6, 2° comma, lett. a):

-         dati identificativi del proprietario o altro soggetto avente titolo;

-         dati  identificativi dell'immobile;

-         definizione dell’intervento edilizio da realizzare;

-         data effettiva di inizio lavori:

-         dati identificativi dell’impresa a cui sono affidati i lavori e necessaria documentazione prevista dalla legge (in particolare il DURC); o, in alternativa, autodichiarazione che i lavori sono eseguiti in economia;

-         relazione tecnica asseverata, contenente:

·         la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici comunali ed ai regolamenti edilizi (la conformità va intesa rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed ai contenuti dei regolamenti edilizi sostanziali e non alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi);

·         la dichiarazione circa la corretta tipologia dell'intervento;

·         la dichiarazione che non sono interessate parti strutturali dell'intervento, che non si aumenta il numero delle unità immobiliari e non vi è incremento dei parametri urbanistici;

·         l'asseverazione alle norme di settore (sismica, efficienza energetica);

·         l’asseverazione alle norme igienico sanitarie;

·         l’asseverazione ad ogni altra norma di settore;

·         opportuni elaborati progettuali: si intendono gli elaborato grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (gialli e rossi) di cui al punto 1.18 della delibera regionale sopra richiamata e all’art. 31.12, comma 3, lettere f, g, h del RUE.

·         dichiarazione del professionista tecnico abilitato di non avere un rapporto di dipendenza (lavoro dipendente), né con il proprietario, né con l'impresa costruttrice;

-         elenco di autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalle normative di settore (è a cura e carico dell’interessato acquisirli), che vengono allegati alla comunicazione di inizio lavori.