La Revisione Economico - Finanziaria

l Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.) prevede all’art. 234, così come modificato dall'art. 1, comma 732 della L. n. 296/2006,  che i Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti debbano eleggere un Revisore Contabile Unico

Il Revisore Unico svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale, di controllo e di indirizzo, ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente.

Il Revisore Unico viene eletto dal Consiglio Comunale e dura in carica tre anni.

 
Il Consiglio Comunale di Busseto, con atto n. 17 del 6 luglio 2009 ha eletto il Revisore Unico Contabile per il triennio 11/8/2009 – 10/8/2012.
 
Valutate le proposte di candidatura pervenute al Comune, si è proceduto all’elezione con scrutinio segreto.
 
E’ stato pertanto nominato il Revisore Unico dei Conti del Comune di Busseto per il triennio 2009/2012, con decorrenza 11 agosto 2009, nella persona del Dott.Giovanni Massera, con studio in Parma.
 

 

Estratto dal Regolamento comunale di contabilità
(Deliberazione C.C. n. 16 del 03/03/2005)
 
Titolo VII: La revisione economico-finanziaria
 
Art. 94
Organo di revisione economico-finanziaria
 
  1. Ai fini della nomina dei componenti del collegio dei revisori l’ente provvede a darne notizia agli ordini professionali interessati.
  2. Gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti devono fare pervenire entro la data indicata nell’avviso di cui al comma precedente, oltre ai titoli relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato “curriculum vitae” nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali.
  3. Il Servizio finanziario provvede entro 15 giorni dal termine di cui al precedente comma all’istruttoria delle domande presentate e all’inoltro al Sindaco per la valutazione.
  4. Il Sindaco inoltra al Consiglio una motivata relazione ai fini della conseguente elezione.
 
Art. 95
Cessazione dall’incarico
  1. Per la cessazione dall’incarico di revisore si applica l’art. 235, c. 3, del TUEL.
  2. In particolare cessa dall’incarico il revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi.
Art. 96
Attività di collaborazione con il Consiglio
 
1)  Ai fini di svolgere l’attività di collaborazione con il Consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo l’organo di revisione esprime pareri e formula proposte sugli atti fondamentali stabiliti per legge nonché di competenza consiliare riguardanti in particolare le seguenti principali materie:

 a)  politiche dell’ente in materia tributaria e tariffaria;

 b)  politiche d’investimento e relative fonti di finanziamento;

 c)   servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione;

 d)  organizzazione dei servizi e degli uffici;

 e)  verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio;

 f)   assestamento generale di bilancio.