Competenze dei Responsabili di Servizio

Da:  D.Lgs. 18-8-2000 n. 267  
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Articolo 107 
Funzioni e responsabilità della dirigenza.

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.  
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54. 
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i princìpi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Articolo 109 
Conferimento di funzioni dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Articolo 165
Struttura del bilancio.

8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile. 
9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.

Articolo 49 
Pareri dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Da : STATUTO COMUNALE – Approvato con deliberazione C.C. n. 55/2001

Art. 65
Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

1.  Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,  partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni gestionali spettanti  ai dirigenti o ai Responsabili  dei servizi o degli uffici   se nominati dal Sindaco o titolari di posizione organizzativa.

2. Specifiche funzioni gestionali possono essere attribuite  dal Sindaco   al Segretario comunale o al Direttore generale  se nominato.

3.Gli organi di governo politico definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei  risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.

4. L’Amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti , bensì per  progetti, obiettivi e per programmi;
b) analisi e individuazione delle attività da svolgersi, degli obiettivi da realizzare e verifica del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto della struttura con i risultati raggiunti;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del  personale nella direzione  di piani di lavoro trasversali .

5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina le funzioni e le attribuzioni dell’assetto organizzativo del Comune di   Busseto, l’esercizio delle funzioni dei dirigenti o  titolari di posizione organizzativa, nonché l’esercizio delle funzioni di figure  di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica con la relativa  responsabilità, in conformità delle leggi vigenti e dello Statuto del Comune.

     Disciplina  inoltre i metodi, i criteri e gli strumenti di gestione del personale,  e di valutazione  delle prestazioni lavorative.     

Art. 66
Struttura 

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in aree, o strutture/servizi e uffici, collegati  funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.   

Art. 67
Organi della struttura organizzativa

1.      Sono organi  della struttura organizzativa:
-      Il  Segretario Comunale 
-           Il Direttore Generale 
-           I Dirigenti e/o  Titolari di posizione organizzativa

Art. 73
Dirigenti e/o Responsabili di Servizio
Titolari di posizione organizzativa 

1. I dirigenti e/o Responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco cui è attribuita la  titolarità di posizione organizzativa, ai sensi del CC.N.L., nell’ambito della complessiva attività del Comune, sono responsabili della conformità degli atti alla legge , della qualità dei servizi erogati e della economicità della loro gestione.

2. Nell’esercizio di tale responsabilità essi hanno autonomia nella gestione delle risorse umane che assegnano alle Unità operative in relazione alla priorità dei compiti, delle funzioni e del programma che nel corso dell’esercizio devono perseguire.

3. Hanno autonomia nella gestione delle risorse finanziarie e strutturali loro attribuite nell’ambito del piano esecutivo di gestione assegnato.

4. Spetta agli stessi l’adozione di  tutti gli atti , compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli Organi politici istituzionali.

5. Le funzioni e competenze sono  specificatamente disciplinate   nel Regolamento di Organizzazione.

ART. 74
Competenze

1.  Ai  dirigenti e/o responsabili titolari di posizione organizzativa,  spetta la gestione finanziaria, tecnica  e amministrativa del Comune, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione comunale verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2          Gli stessi nell’esercizio dell’attività gestionale amministrativa  sono tenuti al rispetto dei  criteri e delle norme dettati dai regolamenti e dalle leggi,  nonché   devono  uniformarsi agli indirizzi e  ai  controlli  degli organi elettivi.

.     Sono tenuti all’attuazione  degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

.     Sono titolari delle seguenti competenze :
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)   tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h)   le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)     gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle  che la legge o lo Statuto assegna al Sindaco
k)   l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

5.1  dirigenti e/o i responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 75
Avocazione

l. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi.  In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.  Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.