Riduzione numero Consiglieri Comunali

Legge 26/03/2010, n. 42 di conversione del D.L. 25/01/2010, n. 2. Riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali. Numero minimo e massimo dei candidati per ogni lista o gruppo.
L’articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2010 ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni all’art. 2, commi da 183 a 187, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) prevedendo, tra l’altro, la riduzione del venti per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali, con efficacia dalla data del primo rinnovo.
Al Comune di Busseto spettano pertanto n. 12 (dodici) consiglieri comunali.
Tale riduzione incide anche sul numero massimo e minimo dei candidati che ogni lista o gruppo di candidati dovrà comprendere al momento della sua presentazione.
In particolare, per quanto riguarda il Comune di Busseto, ai sensi dell’art. 37, comma 1 e dell’art. 71, comma 3 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, ciascuna lista dovrà comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e precisamente:
- almeno 9 (nove) e non più di 12 (dodici) consiglieri.

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