Notifica preliminare - Art. 99 D.lgs n. 81/2008 e s.m.

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Art. 99 - D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Notifica preliminare

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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dellarticolo 1enbsp; della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nellarco degli ultimi sessantanni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novita, tra le quali si segnalano: lestensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attivita, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attivita di vigilanza; il finanziamento delle attivita promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il Titolo I del decreto legislativo riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.

Le principali novita introdotte dal decreto riguardano in particolare lestensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attivita, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attivita di vigilanza; il finanziamento delle attivita promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il Titolo II e III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche.

Il Titolo IV dedicato ai cantieri temporanei o mobili.

Il Capo I stabilisce gli obblighi e le responsabilita del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per lesecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per lesecuzione dei lavori, le modalita per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il Capo II detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con limpiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attivita connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni.

I titoli successivi disciplinano: segnaletica di sicurezza; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive.

Il Titolo IV riguarda in particolare la normativa relativa ai cantieri temporanei o mobili, gia disciplinata dal D.Lgs n. 494/1994 noto come Direttiva cantieri, con cui vengonoenbsp; introdotte significative novita relativamente agli obblighi di tutela della salute negli luoghi di lavoro; in particolare vengono definite nuove procedure e vincoli nelle comunicazioni agli organi di vigilanza da parte dei committenti delle opera di edilizia civile.

Lart. 99, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008 prevede infatti lobbligo per il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, di trasmettere all'Azienda Unita Sanitaria Locale (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII (del decreto), nonch gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (cantieri in cui prevista la presenza di pi imprese, anche non contemporanea);

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Come detto la - notifica preliminare - deve essere redatta conformemente ai requisiti minimi indicati dall'Allegato XII dello stesso decreto, pertanto al fine di agevolare il compito degli addetti ai lavori (committenti, responsabile dei lavori, ecc.) lAzienda Unita Sanitaria Locale ha predisposto apposita modulistica (vedi file allegato Modulo notifica preliminare) nonch linee operative (vedi file Linee operative guida)enbsp; per la corretta compilazione della - notifica preliminare - che potra essere utilizzata per gli adempimenti richiesti dalla normativa sopra richiamata.

Il modulo relativo alla - notifica preliminare nonch le linee operative guida (per la compilazione della notifica preliminare) possono essere scaricati cliccando sui file allegati oppure collegandosi direttamente al sito

[enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; dellAzienda USL di Parma

http://www.ausl.pr.it/page.asp?IDCategoria=627eIDSezione=3668eID=299877

[enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; Cassa Edile di Parma (www.parmaedile.it) ovvero

http://www.parmaedile.it/sito/f1osservnotifica.htm