Competenze del Sindaco

Da: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonchè il consiglio quando non previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, noncèh dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco pòu conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Da : STATUTO COMUNALE - Approvato con deliberazione C.C. n. 55/2001

Art. 16 IL SINDACO

  1. Il Sindaco è un organo individuale eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio comunale.
  2. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana.
  3. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale , nonchè Ufficiale di Governo, organo periferico dellAmministrazione Statale.

 

Art. 17 Linee programmatiche

  1. Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche di Governo entro trenta giorni dalla seduta di insediamento.
  2. Le linee programmatiche contengono le azioni e i progetti che si intendono realizzare nel corso del mandato.

 

Art. 18 Dimissioni del Sindaco

  1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
  2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario, ai sensi di legge.

 

Art. 19 Competenze del Sindaco

  1. Il Sindaco:

a)  ha la rappresentanza generale, istituzionale e legale dellEnte, anche in giudizio;

b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) formula proposte ed emana direttive;

e) dispone gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici comunali;

f) impartisce direttive al segretario comunale e/o al Direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) ha facolta di delega;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) convoca i comizi per i referendum;

j) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, dei servizi pubblici, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;

k) sulla base degli indirizzi del Consiglio, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni;

l) nomina e può revocare i responsabili degli Uffici e dei Servizi ed il Direttore generale;

m) nomina il Segretario comunale scegliendolo nellapposito Albo;

n) nomina il nucleo di valutazione;

o) può costituire, previa deliberazione della Giunta, appositi uffici di staff per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, posto alle sue dirette dipendenze, nominando direttamente i Responsabili;

p) presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo;

q) emana ordinanze contingibili e urgenti in qualita di Ufficiale di Governo;

r) in qualita di autorità di Polizia Locale emana Ordinanze- ingiunzioni per la comminazione di sanzioni derivanti da illeciti depenalizzati;

s) dispone di premi di rappresentanza in casi di cerimonie o incontri ufficiali con autorita;

t) decide, sentita eventualmente la Giunta, sulla costituzione in giudizio dellente e ne assume la rappresentanza salvo delega espressa al responsabile del servizio che in tal caso può sottoscrivere la procura alle liti;

u) affida con decreto incarichi a tempo determinato per funzioni dirigenziali o di alta specializzazione extra dotazione organica, stipulando i relativi contratti, secondo le modalita fissate dal Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei principi generali della legge, previa deliberazione della Giunta Comunale.

 

Art. 20 Il Vice Sindaco

  1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
  2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
  3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

 

Art. 21 Delegati del Sindaco

  1. Il Sindaco ha facolta di assegnare con suo provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
  2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
  3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
  4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
  5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.