Acconciatori. Orari attivita

enbsp;enbsp;enbsp; IL SINDACO, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale durante la seduta del 28/12/06, con ordinanza n. 1 del 3/1/07 ha disposto che gli esercenti lattivita di barbiere, acconciatore ed estetista nel territorio comunale dovranno osservare la seguente disciplina in materia di orari:enbsp;

  • la fascia oraria giornaliera viene scelta liberamente da ciascun operatore tra le ore 8,00 e le ore 20,00, con facolta, nel rispetto del limite anzidetto, di effettuare lorario continuato;

  • obbligatoria la chiusura domenicale e nelle festivita infrasettimanali nazionali e locali, compresa la festa del Patrono (24 agosto);

  • obbligatorio il rispetto di una giornata di chiusura infrasettimanale che pu essere suddivisa in due mezze giornate, la cui scelta rimessa alla libera determinazione dellesercente (per mezza giornata si intende quella che va dallorario di apertura scelto dalloperatore fino alle 14,00 e dalle 14,00 allora di chiusura prescelta);

  • possibile derogare dal turno di chiusura:enbsp;enbsp; - nel caso ricorrano festivita infrasettimanali;enbsp;enbsp; - nei cinque giorni antecedenti il Natale, compreso il 24 dicembre qualora coincida con il turno prescelto;enbsp;enbsp;enbsp;- il 31 dicembre qualora coincida con il turno prescelto;

  • consentita, in deroga al punto sub 2), lapertura, facoltativa, il 24 e il 31 dicembre, nei limiti di cui al punto sub 1), qualora detta giornata cada in domenica;enbsp;

  • facoltativa la chiusura il mercoled delle ceneri;

  • fatto obbligo di esporre, in modo visibile dallesterno, un cartello indicante gli orari e i turni di chiusura praticati, previa vidimazione a cura dellUfficio Protocollo;

  • ogni variazione dellorario prescelto, nellambito dei contenuti di questo provvedimento, dovra essere resa nota al pubblico con le modalita descritte al punto sub 7) e con un anticipo di almeno 15 giorni;

  • consentito un margine di tolleranza sullorario di chiusura, purch a saracinesca abbassata ovvero a porta chiusa, unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso;

  • ai fini della determinazione degli orari di lavoro, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui ai contratti collettivi.

enbsp;enbsp; Nel caso di violazioni accertate alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa di cui allart. 5 della l. 17 agosto 2005 n. 174 da 250 a 5.000.

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enbsp;enbsp; Sono revocati tutti i provvedimenti precedentemente emanati.

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