La Revisione Economico - Finanziaria

-

Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.) prevede allart. 234, cos come modificato dall'art. 1, comma 732 della L. n. 296/2006, enbsp;che i Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000enbsp;abitanti debbano eleggere unenbsp;Revisore Contabile Unico.enbsp;Il Revisore Unico svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale, di controllo e di indirizzo, ed esercita la vigilanza sulla regolarita contabile e finanziaria della gestione dellEnte.Il Revisore Unico vieneenbsp;eletto dal Consiglio Comunale e dura in carica tre anni.
enbsp;
Il Consiglio Comunale di Busseto, con atto n. 17 del 6 luglio 2009 ha eletto il Revisore Unico Contabile per il triennio 11/8/2009 10/8/2012.
enbsp;
Valutate le proposte di candidaturaenbsp;pervenute al Comune, si proceduto allelezione con scrutinio segreto.
enbsp;
E stato pertanto nominato il Revisore Unico dei Conti del Comune di Busseto per ilenbsp;triennio 2009/2012, con decorrenza 11 agosto 2009, nella persona delenbsp;Dott. Giovanni Massera, con studio in Parma.

Estratto dal Regolamento comunale di contabilita
(Deliberazione C.C. n. 16 del 03/03/2005)
enbsp;
Titolo VII: La revisione economico-finanziaria
enbsp;
Art. 94Organo di revisione economico-finanziaria
enbsp;
  1. Ai fini della nomina dei componenti del collegio dei revisori lente provvede a darne notizia agli ordini professionali interessati.
  2. Gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti devono fare pervenire entro la data indicata nellavviso di cui al comma precedente, oltre ai titoli relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato curriculum vitae nonch i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali.
  3. Il Servizio finanziario provvede entro 15 giorni dal termine di cui al precedente comma allistruttoria delle domande presentate e allinoltro al Sindaco per la valutazione.
  4. Il Sindaco inoltra al Consiglio una motivata relazione ai fini della conseguente elezione.
enbsp;
Art. 95Cessazione dallincarico

  1. Per la cessazione dallincarico di revisore si applica lart. 235, c. 3, del TUEL.
In particolare cessa dallincarico il revisore per impossibilita derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi.

Art. 96Attivita di collaborazione con il Consiglio
enbsp;
1)enbsp;enbsp;Ai fini di svolgere lattivita di collaborazione con il Consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo lorgano di revisione esprime pareri e formula proposte sugli atti fondamentali stabiliti per legge nonch di competenza consiliare riguardanti in particolare le seguenti principali materie:

enbsp;a)enbsp;enbsp;politiche dellente in materia tributaria e tariffaria;

enbsp;b)enbsp;enbsp;politiche dinvestimento e relative fonti di finanziamento;

enbsp;c)enbsp;enbsp;enbsp;servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione;

enbsp;d)enbsp;enbsp;organizzazione dei servizi e degli uffici;

enbsp;e)enbsp;enbsp;verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio;

enbsp;f)enbsp;enbsp;enbsp;assestamento generale di bilancio.