Scad. 1/3/06 - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI PRIVATI PER DISABILI (L.R. 29/97, art.9)

1. FINALITA'
L'articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per lacquisto o l'adattamento di autoveicoli privati. I contributi sono concessi da Comuni e Regione secondo le modalita ed i criteri di seguito indicati.

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2. Per che cosa si pu chiedere il contributo

I contributi possono riguardare:

acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o alenbsp; trasporto e destinato abitualmente alla mobilita di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravita di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;

adattamentoenbsp; alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilita di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravita di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;

acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilita di una persona riconosciuta nella situazione di handicapenbsp; con connotazione di gravita di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;

adattamento enbsp;alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilita di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacita motorie permanenti (art.27, comma 1, legge 104/92).

Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.

Sono ammissibili le richieste di contributo relative alle spese gia effettuate nel corso del 2005. Non possibile presentare domande con preventivo di spesa.

Per spese effettuate in data successiva al 31.12.2005 sara possibile presentare domanda entro il 1 marzo 2007.

I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d),enbsp; non sono cumulabili tra loro. I titolari di patente speciale nella situazione di handicap grave di cui allarticolo 3 comma 3 della Legge 104/92 devono scegliere se accedere ai contributi di cui alle lettere a) o b), oppure ai contributi di cui alla lettera d).

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3. Chi pu chiedere il contributo

Possono chiedere i contributi di cui alle lettere a), b), c) la persona disabile oppure l'intestatario del veicolo, nel caso si tratti di persone diverse. Possono chiedere i contributi di cui alla lettera d) i cittadini con incapacita motorie permanenti titolari di patente di guida di categoria A, B, C speciale.

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b):

il possesso da parte della persona con disabilita, per la cui mobilita acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravita di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge nazionale;

un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo non superiore a 21.000 EURO, calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave e lintestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera enbsp;c):

il possesso da parte della persona con disabilita, per la cui mobilita acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravita di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge nazionale;

uneta non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della certificazione di handicap di cui alla legge 104/92 rilasciata prima del sessantaciquesimo anno di eta o della certificazione di invalidita con data antecedente al 5 febbraio 1992, data di approvazione della Legge 104/92;

un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo non superiore a 13.000 EURO, calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni;enbsp;enbsp;enbsp;

la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave ed lintestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.

E requisito di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera d):

il possesso di patente di guida di categoria A, B o C speciale con indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul veicolo;

N.B. E' importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/92 con la certificazione di invalidita civile che non pu essere utilizzata per l'accesso ai contributi in argomento. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione al fatto che nella certificazione di cui alla legge 104/92 sia riconosciuta la situazione di handicap grave, vale a dire sia barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, solo in tal caso infatti la domanda risulta ammissibile a contributo.

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4. Indicazioni sugli interventi ammissibili

Per essere ammessi a contributo gli adattamenti di cui alle lettere a), b), d) devono: 1) risultare dalla carta di circolazione; 2) essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo; 3) comportare una modifica funzionale alle abilita residue della persona, indispensabile per poter guidare e/o accedere al veicolo.

Gli adattamenti possono riguardare esclusivamente:

le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida della persona con disabilita o sul certificato emesso dalla Commissione medica;

le modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell'autoveicolo tali da consentire alla persona con disabilita di accedervi e di utilizzarlo.enbsp;

I contributi di cui alle lettere a) e b) sono destinati a persone con disabilita di particolare gravita e tali da richiedere di modificare l'autoveicolo in modo sostanziale per poter: entrare nell'abitacolo ed essere trasportati; entrare nell'abitacolo e guidare; guidare.

Si tratta, dunque, di allestimenti generalmente complessi e piuttosto costosi, che si rendono necessari per le persone con gravi disabilita motorie (ad esempio con esiti di paraplegia, tetraplegia, emiparesi, malformazioni congenite arti superiori e inferiori, malattie degenerative, amputazioni bilaterali) per poter guidare, sedersi sui sedili del veicolo o entrare nel veicolo rimanendo sulla carrozzina.

Sono dunque ammissibili a contributo i seguenti adattamenti al trasporto:

pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;

scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;

braccio sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;

paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;

sedile girevole con rotazione a 90;

sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta della carrozzina con sopra il passeggero(cinture di sicurezza);

altri dispositivi con le caratteristiche e funzioni sopra indicate e giudicati ammissibili in fase di istruttoria sulla base di idonea documentazione medica e tecnica.

Per quanto riguarda invece gli adattamenti alla guida, sono ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione.

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5. Entita del contributo

in caso di acquisto di un autoveicolo adattato - lettera a) - il 15% della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 30.000 EURO;

in caso di adattamento di un autoveicolo - lettera b) - il 50% della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari 8.000 EURO;

in caso di acquisto di un autoveicolo senza adattamenti particolari - lettera c) - il 15% della spesa sostenuta , fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 10.000 EURO;

in caso di modifica degli strumenti di guida per i titolari di patente speciale - lettera d) - il contributo pari al 20% della spesa sostenuta per gli adattamenti.

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6. Modalita di finanziamento

I contributi saranno erogati ai richiedenti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per i contributi in oggetto.

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7. Come si fa la domanda e termine di presentazione.

Le domande dovranno essere presentate al proprio Comune di residenza, o ad altro Ente a tal fine delegato dal proprio Comune, entro il 1 marzo di ogni anno.

Nel 2004, primo anno di applicazione della nuova direttiva DGR 1161/2004, i Comuni saranno in grado di iniziare a raccogliere le domande a partire dall'autunno. Prima di presentare domanda, pertanto opportuno informarsi presso il proprio Comune di residenza.

La domanda deve essere redatta sulenbsp;modulo scaricabile qui a lato.

Il richiedente dovra allegare alla domanda:

copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravita dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, cos come previsto dall'art. 4 della medesima legge 104/92 [requisito per il contributo di cui alle lettere a), b), c)];

copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o della certificazione di invalidita civile con data antecedente al 5 febbraio 1992, rilasciata prima dei 65 anni deta [requisito per il contributo di cui alla lettera c) in caso di eta superiore a 65 anni];

copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione della Azienda USL [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a), b), d)];

copia della carta di circolazione dellautoveicolo riportante gli adattamenti effettuati [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a) e b)];

copia enbsp;della documentazione della spesa gia effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto o ladattamento del veicolo per il quale si richiede il contributo.

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enbsp;8. Riferimenti normativi

Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29 Norme e provvedimenti per favorire le opportunita di vita autonoma e lintegrazione sociale delle persone disabili, cos come modificata dall'articolo 60 della legge regionale 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Deliberazione della Giunta Regionale n.1161 del 21 giugno 2004 "Criteri e modalita di accesso ai contributi per la mobilita e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilita art.9 e art.10 LR 29/97;

Determinazione n.9026/2004 "Indicazioni su interventi ammissibili e modulistica per l'accesso ai contributi artt.9 e 10 Legge regionale 29/1997 - DGR 1161/2004";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 22 novembre 2004 Integrazione alla Delibera G.R. n. 1161/04 recante criteri e modalita di accesso ai contributi di cui alla legge regionale n. 29/1997.

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Data di scadenza: 

Mercoledì 1 Marzo 2006

Tipo Bando: 

Bando

Contratto: 

Generico