Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

-
Aenbsp;decorrere dal 1 gennaio 2004 il Comune di Busseto ha provveduto alla sostituzione della tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al D. Lgs. n 507/1993 con la tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. n 22/1997.Mentre la tassa veniva calcolata esclusivamente in base ai metri quadrati dell'abitazione, la tariffa viene calcolata tenendo conto:
  • dei metri quadrati dell'abitazione;

  • del numero dei componenti della famiglia.

Vi l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia iniziale da parte di chiunque occupi o detenga locali esistenti sul territorio comunale.Tale denuncia deve essere presentata:

  • nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza;


  • nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto.

Ogni variazione del numero dei componenti del nucleo famigliare va dichiarato al Comune entro 30 giorni.Non ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia per le persone iscritte nell'anagrafe del Comune di Busseto in quanto i cambiamenti sono rilevati dall'anagrafe e la tariffa adeguata d'ufficio.Qualora in una stessa abitazione compaiano pi stati di famiglia, occorre recarsi presso l'ufficio Comunale perenbsp;regolarizzare la situazione.La cessazione dell'uso dei locali deve essere denunciata appena intervenuta e comunque entro 30 gg. dal suo verificarsi.Sono previste riduzioni per:enbsp;

  • abitazioni dove si pratica il compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani;
  • abitazioni rurali occupate dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale;
  • abitazioni che distano dal punto di raccolta oltre i m. 350 nei centri urbani, oltre i m. 1.000 fuori dal centro urbano;
  • abitazioni ad uso stagionale o discontinuo, non affittate;
  • gli Istituti Scolastici nei quali viene attuata la raccolta differenziata.

Il Comune pu, inoltre, sostituirsi all'utenza in caso di persone sole o riunite in nuclei famigliari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, segnalate dai servizi sociali, oppure in possesso di solo reddito di pensione non superiore all'importo del minimo vitale.