Segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA)

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La Legge n. 122/2010 di conversione del enbsp;decreto-legge 78/10, riforma la disciplina generale della "dichiarazione di inizio attivita" (DIA) contenuta nellart. 19 della legge 241/90, introducendo la "Segnalazione Certificata di Inizio Attivita" (SCIA).

Tale nuovo strumento sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per lesercizio di attivita imprenditoriale, commerciale o artigianale) il cui rilascio dipenda esclusivamente dallaccertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, sostituito da una segnalazione dellinteressato.

Numerose sono le materie che vengono interessate da tale nuova disposizione legislativa quali il commercio, le attivita produttive, ledilizia.

La novita pi importante recata dallintervento normativo costituita dal fatto che lattivita oggetto della segnalazione certificata di inizio attivita, pu essere avviata immediatamente dopo la presentazione della documentazione allamministrazione competente.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, lamministrazione ha 60 giorni per effettuare le necessarie verifiche ed eventualmente sospendere i lavori o ordinare le necessarie demolizioni.

La "segnalazione certificata di inizio attivita" deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonch dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformita rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attivita. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.

Da tale nuova disciplina sono esclusi gli immobili sottoposti a tutela o ai vincoli, ambientali, culturali o paesaggistici e per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, allimmigrazione, allasilo, alla cittadinanza, allamministrazione della giustizia, allamministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonch di quelli imposti dalla normativa comunitaria .

La modulistica e ulteriori dettagli saranno a disposizione tra breve nelle varie sezioni del sito interessate.

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