Competenza della Giunta Comunale

Da:enbsp; D.Lgs. 18-8-2000 n. 267enbsp;
Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali
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Articolo 48
Competenze delle giunte.
1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita e svolge attivita propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. , altres, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consigli.
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Articolo 169
Piano esecutivo di gestione.
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita montane.
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Da : STATUTO COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 55/2001
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Art. 22
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilita ed eleggibilita alla carica di consigliere comunale;enbsp;
-enbsp;non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilita e compatibilita di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
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Art. 23
LA GIUNTA
La Giunta comunale enbsp; Organo collegiale di amministrazione attiva dellEnte Locale, composta dal Sindaco che la presiede e daenbsp; 6 assessori,enbsp; compreso il Vice Sindaco.
Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita ed eleggibilita alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio.enbsp; Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita professionalein materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
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Art. 24
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che nonenbsp; rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita e svolge attivita propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3 . La Giunta in qualita di organo di governo adotta tutti gli atti di indirizzo cheenbsp; definiscono la strategia dellazione amministrativa, in particolare:
a) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generalienbsp; contenuti nello Statuto o appositamente dettati dal Consiglio Comunale;
b) approva la Dotazione Organica dellEnte e il Piano delle assunzioni;
c) approva laccettazione di lasciti e di donazionienbsp; salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio;
d) approva il piano delle risorse eenbsp; degli obiettivi da assegnare agli uffici per ogni servizio;
e) disciplina le competenze e le funzioni del Nucleo di valutazione;
f) approva i progetti di lavori pubblici eenbsp; piani di intervento con le relative perizie per leenbsp; manutenzioni;
g) effettua prelievi dal fondo di riserva da comunicare al Consiglio Comunale;
- adotta provvedimenti di variazioni urgenti al bilancio da ratificarsi dal C.C.enbsp;enbsp; entro 60gg;
- approva accordi o convenzionienbsp; con soggetti che diano supporto ad attivitaenbsp; da svolgersienbsp; nellesercizioenbsp; finanziario;
- approva schemi di contratto standard in qualita di indirizzi gestionali;
k) esprime pareri sulle istruttorie relative allerogazione di contributi o benefici economici;
- nomina la delegazione di parte pubblica;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- riconosce il patrocinio a manifestazioni ed eventi;
- determina le tariffe dei servizi al pubblico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- approva i verbali relativi alle selezioni per assunzioni in servizio di personale dipendente ed esprime il nulla osta per trasferimenti mediante listituto della mobilita.
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Art. 25
Funzionamento della Giunta
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1. Lattivita della Giunta collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilita dei singoli assessori.
2. La Giunta convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attivita della Giunta e assicura l'unita di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilita di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.enbsp; Il voto palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.enbsp; Leventuale votazione segreta dovra risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.enbsp; In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
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Art. 26
Cessazione dalla carica di assessore
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1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco pu revocare uno o pi assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne da comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio.
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Art. 27
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
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l. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano altres dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui stata approvata la mozione di sfiducia,
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
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Art. 28
Divieto Generale di incarichi e consulenze- Obbligo di astensione
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Al sindaco, al Vice sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali vietato ricoprire incarichienbsp; professionali o gestionali e assumere consulenze presso Enti, Istituzioni, Associazioni o Societa che abbiano rapporti contrattuali con il Comuneenbsp; o che siano sottoposti al controllo e allaenbsp; vigilanza da parte dellEnte perch non si configuri un conflitto di interessi.
Gli Amministratori devono altres astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibereenbsp;enbsp; riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione, di norma, non si applica ai provvedimentienbsp; normativienbsp; o di carattere generale quali i Piani Urbanistici , se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellAmministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.enbsp;enbsp;