Albo beneficiari di provvidenze economiche

Anno 2011

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Lart. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dellart. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n. 59, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad istituire lalbo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente. Gli albi possono essere consultati da ogni cittadino e le amministrazioni devono assicurare la massima facilita di accesso e pubblicita. Il successivo art. 2 stabilisce che i soggetti preposti alla tenuta dellalbo provvedono allinformatizzazione dello stesso, consentendone laccesso gratuito, anche per via telematica.

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