Albi Giudici Popolari

enbsp;Ienbsp;cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono gia iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.


Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.

L'iscrizione all'albo permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Requisiti

Per richiedere l'iscrizione necessario:

  • avere la cittadinanza italiana;


  • godere dei diritti civili e politici;


  • avere eta compresa tra i 30 e i 65 anni;


  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;


  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello;


  • buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

a) i magistrati e i funzionari in attivita di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attivita di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare

Per l'iscrizione necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari.

Il modulo per la domanda si ritiraenbsp;presso l'ufficio elettorale.

Il modulo pu essere trasmesso con pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it o pu essere consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Busseto, allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identita...).

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Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonch alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Aggiornamento elenchi

1)enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello;

2)enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;

3)enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; Entro il 30 agosto si provvede alla formazione dei due elenchi;

4)enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; Entro il 1 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'Assise;

Normativa di riferimento

  • Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.


  • Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".


  • Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".

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