DM. 37/2008 - Norme in materia di installazione di impianti negli edifici

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NORME IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI NEGLI EDIFICI

(D.M. 22/01/2008 N. 37)

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Il 27/03/2008 entrato in vigore il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37 , che contiene le disposizioni in materia di installazione degli impianti allinterno degli edifici.

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A cosa/chi si applica il regolamento:

Il Regolamento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione duso, collocati allinterno degli stessi edifici, o delle relative pertinenze, realizzati dal 27/03/2008 in poi (art. 1 D.M. 37/2008).

Il fatto che il nuovo Regolamento si applichi agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione duso rappresenta una delle principali novita introdotte, rispetto alla precedente disciplina contenuta nella Legge 46/1990 che differenziava lapplicazione della legge nel seguente modo:

1.enbsp;enbsp;enbsp; negli immobili adibiti ad uso civile, si applicava la legge a tutti gli impianti presenti;

2.enbsp;enbsp;enbsp; negli immobili adibiti ad attivita produttive, commercio, al terziario e ad altri usi, si applicava la legge al solo impianto elettrico.

Gli impianti sono classificati come segue (in una suddivisione diversa ed ampliata rispetto a quella contenuta nellarticolo 1 della Legge n. 46/1990 e nellart. 107 del DPR n. 380/2001):

a)enbsp;enbsp;enbsp; impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dellenergia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b)enbsp;enbsp;enbsp; impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;

c)enbsp;enbsp;enbsp; impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;

d)enbsp;enbsp;enbsp; impianti idrici e sanitari;

e)enbsp;enbsp;enbsp; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;

f)enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;

g)enbsp;enbsp;enbsp; impianti di protezione antincendio.

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Imprese abilitate e requisiti tecnico - professionali:

Lart. 3 D.M. 37/2008, stabilisce quali sono le imprese abilitate allesercizio delle attivita di installazione degli impianti indicati nel citato articolo 1.

Possono svolgere le attivita relative agli impianti, le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che il titolare, o il responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare.

Lart. 4 D.M. 37/2008 stabilisce quali devono essere i requisiti tecnico-professionali degli impiantisti.

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Progettazione degli impianti:

Lart. 5 del D.M. 37/2008 stabilisce che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), deve essere redatto un progetto e che, fatta salva l'osservanza delle normative pi rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti, deve essere quindi redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste nei casi di cui allart. 5, comma 2 e pi precisamente:

Tipologia di impianto

Progetto di impianto redatto da professionista abilitato

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dellenergia elettrica

Per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita abitative di superficie superiore a 400 mq.

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Per tutte le utenze condominiali e per le utenze domestiche di singole unita abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita abitative di superficie superiore a 400 kw.

Impianti per lautomazione di porte, cancelli e barriere

Per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita abitativeenbsp; di superficie superiore a 400 kw.

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dellenergia elettrica

Relativi agli immobili adibiti ad attivita produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq.

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Relativi agli immobili adibiti ad attivita produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq.

Impianti per lautomazione di porte, cancelli e barriere

Relativi agli immobili adibiti ad attivita produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq.

Impianti elettrici relativi ad unita immobiliari provviste anche solo parzialmente di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI

In caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonch per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc.

Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.

Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ad aerazione dei locali

Dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonch impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.

Impianti per la distribuzione e lutilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

Relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettici con obbligo di progettazione.

Impianti di protezione antincendio

Relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.

Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori.

I progetti vanno elaborati a regola darte, cio in conformita alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione e devono contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonch una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellintervento. Anche la realizzazione deve essere eseguita a regola d'arte.

Fuori dai casi indicati in tabella, il progetto (inteso come elaborato tecnico) pu essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

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Realizzazione e installazione degli impianti:

Lart. 6 D.M. 37/2008 stabilisce la responsabilita delle imprese che realizzano gli impianti.

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Dichiarazione di conformita:

Lart. 7 D.M. 37/2008 stabilisce che, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita degli impianti, che comprende la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformita, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalita dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, espressamente indicata la compatibilita tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformita prevista dal presente articolo non sia stata prodotta o non sia pi reperibile, tale atto sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (quindi prima del 27/03/2008) - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

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Obblighi del committente e del proprietario:

Lart. 8 D.M. 37/2008 stabilisce la responsabilita di chi affida e commissiona un impianto.

Il committente tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate, ai sensi dell'articolo 3.

Il proprietario dell'impianto deve adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilita delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Il committente, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita dell'impianto. La medesima documentazione consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che, senza interventi sull'impianto, determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

Decorso il termine di cui al comma 3, senza che sia prodotta la dichiarazione di conformita di cui all'articolo 7, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

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Certificato di conformita edilizia e agibilita:

In applicazione dellart. 9 D.M. 37/2008, per gli immobili di nuova costruzione e quelli soggetti ad intervento di totale ristrutturazione, il rilascio del certificato di conformita edilizia e agibilita, nonch la ricevibilita della scheda tecnica descrittiva per gli immobili soggetti alle restanti tipologie di intervento edilizio, sono subordinati allacquisizione della dichiarazione di conformita degli impianti installati, e del certificato di collaudo, ove previsto dalle norme vigenti.

Questi documenti vanno quindi sempre allegati alla scheda tecnica descrittiva, che va presentata unitamente alla comunicazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 139 del Regolamento urbanistico edilizio.

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Manutenzione degli impianti:

Lart. 10 D.M. 37/2008 stabilisce i casi in cui non necessaria la documentazione prevista dal Decreto ministeriale di che trattasi.

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Deposito della documentazione:

Lart. 11 del D.M. 37/2008enbsp; disciplina le modalita di deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita o del certificato di collaudo degli impianti e prevede che:

a)enbsp;enbsp;enbsp; per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali gia stato rilasciato il certificato di agibilita, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

b)enbsp;enbsp;enbsp; per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

Per quanto riguarda il Comune di Busseto quindi il progetto, ovvero lelaborato tecnico:

-enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; nel caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti dovra essere depositato a cura dellimpresa installatrice (e non del committente) nei termini previsti dall'articolo 11 del decreto (entro 30 giorni dalla fine dei lavori) se per lesecuzione degli impianti non richiesto alcun titolo abilitativo e se il fabbricato gia dotato di certificato di conformita edilizia ed agibilita);

-enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; nel caso di opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita dovra essere consegnato contestualmente alla presentazione della richiesta di enbsp;permesso di costruire da parte del soggetto titolare del permesso di costruire ovvero dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita;

-enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; nel caso di rifacimento o di installazione di nuovi impianti, se invece il fabbricato non dotato di certificato di conformita edilizia ed agibilita e per esso non sono previste anche opere edilizie, dovra essere depositato in allegato alle dichiarazioni di conformita, in sede di richiesta del certificato stesso, a cura del committente.

Il progetto, ovvero lelaborato tecnico, dovra essere allegato alla domanda di permesso di costruire ovvero denuncia di inizio attivita in due copie: una verra trattenuta agli atti del Comune e costituira parte della pratica mentre laltra sara restituita con il timbro attestante lavvenuto deposito.

La dichiarazione di conformita, per le modifiche agli impianti non collegate ad un titolo edilizio (evidentemente solo per gli interventi di manutenzione ordinaria), dovra essere presentata dallimpresa installatriceenbsp; alla fine dei lavori in tre copie: una rimane agli atti del Comune (andra a costituire in futuro il fascicolo di fabbricato), una verra restituita con il timbro di deposito allinteressato per gli ulteriori incombenti, mentre la terza copia verra inviata alla Camera di Commercio.

Negli altri casi, ovvero in presenza di un titolo edilizio (permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio attivita) il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita dovra presentare la dichiarazione di conformita sempre in tre copie in quanto; una gli sara restituita con lattestato di presentazione, una restera agli atti della pratica edilizia e la terza copia sara inviata alla Camera di Commercio. In questo caso il momento della consegna, sara quello della presentazione della domanda di agibilita (ovvero del certificato di conformita edilizia ed agibilita ai sensi della L.R. 31/2002).

E lo Sportello unico delledilizia, che ha cura di consegnare copia della dichiarazione di conformita ricevuta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, la quale, a sua volta, effettua i conseguenti riscontri con quanto risulta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane e procede ad effettuare contestazioni e/o notificazioni delle eventuali violazioni accertate, con la conseguente eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie (art. 11, comma 3, D.M. 37/2008).

L'impresa installatrice dunque non inoltra pi nulla alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, perch questo adempimento ora ricade sul Comune.

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Obbligo di conservazione della documentazione:

Lart. 13 D.M. 37/2008 prevede lobbligo di conservare la documentazione relativa agli impianti.

Una delle novita, riguarda i contratti di compravendita di immobili utilizzati, che dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformita degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenere, in allegato, la dichiarazione di conformita oppure, nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia pi reperibile, la dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche richieste, e che abbia esercitato, per almeno cinque anni, la professione nel settore impiantistico.

In ogni caso, la compravendita o la locazione di un immobile potra essere effettuata anche senza la dichiarazione, ricorrendo ad una deroga esplicita: il venditore dovra informare lacquirente circa lo stato di non conformita degli impianti. Lassenza della dichiarazione di conformita e della clausola contrattuale pu comportare, per il venditore, una sanzione.

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Sanzioni:

Lart. 15 D.M. 37/2008 prevede le sanzioni applicabili, in caso di violazione agli obblighi previsti nel Decreto ministeriale di che trattasi.

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Abrogazioni:

Lart. 3, comma 1, del Decreto legge 28/12/2006, convertito in legge 26/02/2007 n. 17 dispone che dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 27/2008 (quindi dal 27/03/2008) sono abrogati:

-enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; gli articoli dal 107 al 121 del DPR 380/2001 (che costituiscono il Capo quinto Norme per la sicurezza degli impianti);

-enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; il DPR 447/1991 (Regolamento di attuazione della Legge 46/1990);

-enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; la Legge 46/1990, tranne larticolo 8 Finanziamento dellattivita di normazione tecnica; larticolo 14 Verifiche; e larticolo 16 Sanzioni.

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Allegati:

-enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; Decreto Ministeriale 22/01/2008 n. 37 e relativi allegati;

-enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; Modulistica : Dichiarazione di progetto degli impianti (DM. 37/2008)

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