Denuncia opere in cemento armato e strutture metalliche

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Procedure relative alla denuncia di deposito per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica al sensi della legge 1086/71

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La Legge 5/11/1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" impartisce disposizioni di carattere amministrativo per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

La Legge Regionale 21/04/1999 n. 3 concernente "Riforma del sistema Regionale e locale", pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 26/04/1999, prevede, all'art. 149, comma 1 lettera c), la delega ai Comuni della competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla denuncia delle opere in oggetto; ai sensi dell' art. 151 della menzionata legge la delega operativa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge e quindi dalla data del 12 novembre 1999.

Da tale data pertanto la competenza in ordine ai provvedimenti relativi alla denuncia delle opere di cui trattasi non pi in capo ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo della Regione (S.P.D.S.) ma presso l'Amministrazione Comunale nel cui territorio l'opera verra realizzata.

La denuncia di deposito, le successive integrazioni, la comunicazione di struttura ultimata e del certificato di collaudo, devono essere presentate al Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente nei giorni di apertura dello sportello al pubblico (marted gioved - venerdenbsp; dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e marted - gioved dalle ore 15,30 alle 17,00) il quale provvedera a restituirne una copia con lattestazione dellavvenuto deposito.

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CAMPO DI APPLICAZIONE

Le opere rientranti nellambito di applicazione della Legge n. 1086/71 sono elencate nellart. 1 della medesima e meglio precisate nella Circolare Ministero del LL.PP n, 11951/74:

1. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

2. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

3. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Lart.1 della legge definisce quindi, senza dar luogo ad incertezze interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica. Qualche dubbio sorto invece sullinterpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate come tali le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

In altri termini si considerano, ai sensi della legge 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilita globale dellorganismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.

Sono quindi escluse dallapplicazione dellart. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dellopera.

In considerazione tuttavia della complessita dellargomento e delle molteplici tipologie che possono presentarsi nei casi reali, il progettista delloperaenbsp; allatto della presentazione della denuncia di inizio attivita ovvero della richiesta di permesso di costruire dovra produrre apposita dichiarazione in merito, dichiarando se lintervento rientra o meno nellambito di applicazione della Legge n. 1086/71, liberando il funzionario preposto al servizio da problemi interpretativi sulla metodologia costruttiva.

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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

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DENUNCIA DI DEPOSITO

il committente ed il costruttore, prima dellinizio dei lavori, devono presentare, ai sensi della normativa tecnica, la denuncia di deposito delle opere edilizie (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) che intendono realizzare.

La denuncia costituisce latto cui subordinato lavvio della procedura e deve contenere i nomi ed i recapiti del Committente, del Progettista delle strutture, del Direttore dei Lavori e del Costruttore, nominati nei limiti delle rispettive competenze.

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Alla Denuncia di deposito, in duplice esemplare, a firma del Committente e del Costruttore, dovranno essere allegati:

1. Relazione Tecnica Illustrativa, datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;

2. Relazione di Calcolo delle strutture datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali;

3. Elaborati esecutivi strutturali delle opere da eseguirsi dai quali risultino in modo chiaro lubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture, datati, timbrati e firmati in originale dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali;

4. Certificati dorigine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata o controllata);

5. Relazione sulle fondazioni datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali;

6. Relazione Geotecnica, redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e successive modifiche, datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali;

7. Eventuale Relazione Geologica, redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e successive modifiche, datata, timbrata e firmata in originale dal Tecnico competente, dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali;

8. Asseverazione dei progettisti, datata, timbrata e firmata in originale (ai sensi dellart. 10, comma 1 e dellart. 13, comma 2 della L.R. 31/02) in cui si dichiari espressamente la conformita dellopera alla normativa tecnica prevista dal D.M. 14/01/2008;

9. Dichiarazione di congruita, datata, timbrata e firmata in originale (ai sensi dellart. 3, comma 4 della L.R. n. 35/84 come sostituito dallart. 36enbsp; della L.R. n. 31/02);

10. nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nellart. 2 del D.P.R. n. 425 del 22/04/1994 (fabbricati ad uso abitativo) la Nomina del Collaudatore firmata dal Committente e la relativa Accettazione dellincarico firmata dal Collaudatore incaricato devono essere presentate contestualmente alla denuncia.

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Varianti in corso d'opera - Integrazioni

Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle opere di cui all'art. 65 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 devono essere denunciate allo Sportello per l'Edilizia nella forma e con gli allegati previsti per la denuncia originaria (qualora si tratti di varianti sostanziali) della quale si devono sempre riportare gli estremi di protocollazione (anno, registro, numero).

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Spetta allUfficio preposto alla ricezione controllare che la denuncia contenga allegati, in duplice esemplare, tutti gli elaborati richiesti dalla Legge. Tale controllo di natura prettamente formale al fine di valutare che quanto presentato abbia le caratteristiche di Progetto, fatti salvi i controlli di merito.

Al momento della presentazione, si restituisce un esemplare della documentazione presentata con apposto il timbro attestante lavvenuto deposito.

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RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA:

Il Direttore dei lavori, una volta che la struttura stata ultimata, deve redigere e consegnare la Relazione a Struttura Ultimata, in duplice esemplare, sulla quale e indicata la data di ultimazione dei lavori.

E compito dellUfficio preposto alla ricezione delle pratiche controllare che la Relazione a Struttura ultimata sia presentata entro 60 giorni (art. 6 legge 1086/71) dalla data dichiarata di ultimazione delle strutture.

Alla Relazione a Struttura Ultimata devono essere allegati:

a) i certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai Laboratori autorizzati (art. 20 della Legge 1086/71);

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) lesito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;

In particolare, per quanto richiesto alla lettera a), va ricordato che nel corso degli anni diversi sono stati i D.M. con contenuti tecnici che hanno modificato e/o puntualizzato quali siano i controlli obbligatori (da eseguirsi a cura del Direttore dei Lavori) sui materiali utilizzati per le strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio.

Un esemplare della documentazione verra restituita, al momento stesso della sua presentazione, al Direttore dei Lavori, con apposto il timbro attestante lavvenuto deposito.

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NOMINA DEL COLLAUDATORE:

La comunicazione di nomina del collaudatore deve essere consegnata in allegato alla Denuncia Lavori nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nellart. 2 del D.P.R. n. 425 del 22/04/1994 (fabbricati ad uso abitativo). In tutti gli altri casi la nomina del collaudatore (e la relativa accettazione) devono essere comunicate allUfficio preposto entro 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori (Art. 7 dalla Legge 1086/71).

E il Committente che firma tale comunicazione.

Si possono verificare due casi relativamente al Committente:

-enbsp;enbsp;enbsp; Il Costruttore coincide con il Committente, quando i lavori vengano svolti in economia o quando lImpresa costruisce in proprio. In tale circostanza il collaudatore deve essere scelto dal Committente nellambito di una terna di nominativi rilasciata dallOrdine degli Ingegneri o degli Architetti, previa richiesta del Committente. Al momento della presentazione della Nomina del Collaudatore, occorre verificare che il nominativo del Collaudatore sia stato realmente scelto da questa terna, la quale deve essere allegata alla comunicazione di nomina.

-enbsp;enbsp;enbsp; Il Costruttore ed il Committente sono persone distinte: il Committente sceglie il Collaudatore senza alcuna preventiva formalita.

Il collaudo, in entrambi i casi, deve essere eseguito da un Ingegnere o Architetto iscritto allalbo da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dellopera.

Nella lettera di nomina deve essere precisato il termine entro cui deve essere completato il collaudo che, per le opere di cui allart. 2 del D.P.R. n. 425 del 22/4/1994, non dovra superare 60 giorni dal completamento delle strutture.

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COLLAUDO STATICO:

Il Collaudatore deve consegnare due esemplari del certificato di collaudo (corredando n. 1 marca da bollo da 14,62). Occorre verificare che tale certificato sia stato redatto dal Collaudatore prescelto dal Committente; un esemplare viene restituito al Collaudatore con apposto il timbro di avvenuto deposito.

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Riferimenti normativi comuni

1) Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.

2) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Art. 65 e seguenti

3) Art. 149 Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 Riforma del sistema regionale e locale

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Modulistica strutture in cemento armato:

Mod. 040 - Denuncia di Deposito

Mod. 041 - Relazione illustrativa

Mod. 042 - Nomina del collaudatore

Mod. 043 - Dichiarazione accettazione del collaudatore

Mod. 044 - Relazione a struttura ultimata

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(*) Si sottolinea che tali moduli compostienbsp;ognuno da 4 pagine, vanno presentati su rispettivi fogli di formato A3 con stampa fronte-retro, in modo che l'unica firma prevista in una delle 4 pagine convalidi tutti i dati forniti in ciascun modulo.

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N.B. I MODULI SCARICATI DAL PRESENTE SITOenbsp;NON DEVONO ESSERE MODIFICATI, NE' CANCELLATI IN ALCUNA PARTE ANCHE SE NON OCCORRENTE NEL CASO SPECIFICO.

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