Contributi per interventi di eliminazione e superamento barriere architettoniche

La Legge nazionale 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi edilizi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti:

- in edifici privati ad uso abitativo (esistenti al 11/08/1989);
- negli edifici pubblici e privati adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza agli invalidi;
- per rendere accessibili e fruibili le aree in cui si trovano gli edifici di cui sopra, con particolare riguardo ai percorsi di avvicinamento agli stessi.

E' possibile presentare domanda di contributo per i seguenti interventi:

- rampa di accesso all'immobile
- servo scala
- piattaforma o elevatore
- installazione o adeguamento dellascensore
- ampliamento delle porte di ingresso
- adeguamento di percorsi orizzontali condominiali
- installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilita dei non vedenti all'interno degli edifici
- installazione di meccanismi di apertura e chiusura porte
- adeguamento degli spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc)
- adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
E' necessario che la barriera architettonica da abbattere sia sul fabbricato di residenza, non su luoghi di lavoro o altri luoghi abitualmente frequentati quali circoli, ecc.

 

Requisiti di accesso
Ha diritto al contributo colui che paga l'intervento. Questi può essere lo stesso portatore di handicap, che ha presentato la domanda (se sopporta lui la spesa) oppure un soggetto diverso (ad esempio: chi ha in carico il portatore di handicap, il condominio, il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di handicap) che sottoscrive la domanda per conferma e adesione. In particolare, nel caso in cui il portatore di handicap risieda in una abitazione condominiale, la realizzazione di strutture a lui idonee deve essere approvata dall'assemblea di condominio.

 

Modalità di richiesta
La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modello disponibile presso il SUE. La domanda deve contenere l'indicazione dell'intervento volto all'abbattimento delle barriere architettoniche e l'indicazione della spesa presunta (anche non derivante da un preventivo formale redatto da tecnico o esperto della materia).

 

Documentazione da allegare
Alla richiesta devono essere allegati:

- certificato medico in carta libera attestante l'handicap
- certificato di invalidità rilasciato dalla commissione provinciale
- autocertificazione (alla quale va necessariamente allegata fotocopia semplice di un documento di identità) da cui risulti l'ubicazione dell'abitazione del portatore di handicap e le difficoltà di accesso.
 

Scadenza
Le domande devono essere presentate prima dellinizio dei lavori e comunque entro il 1 marzo di ogni anno.

 

Modalità di erogazione
L'amministrazione comunale accerta l'ammissibilita della domanda e la inoltra alla Regione Emilia-Romagna.
In base all'entità del contributo complessivamente finanziato viene approvata una graduatoria, formulata in base alla gravità dell'handicap e alla data di presentazione della domanda.
Appena la Regione eroga il finanziamento, il Comune verifica la spesa sostenuta dal richiedente con la presentazione delle fatture e dispone la liquidazione a chi ha diritto al contributo.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

 

Tempi di risposta
Il contributo viene erogato dopo l'assegnazione dei fondi da parte della Regione Emilia Romagna e comunque non prima della presentazione della fatturazione, a lavori eseguiti.

 

Costi
Una marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda.