Orari dei pubblici esercizi

Disciplina comunale degli orari di apertura e chiusura
degli esercizi
di somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande.

Ordinanza Prot. n. 9169 dell11 luglio 2005

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IL SINDACO

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- Vista la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attivita di somministrazione di alimenti e bevande"

- Visto, in particolare, I'art. 16 della legge regionale predetta, che detta disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;

- Sentito il parere delle organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, pi rappresentative a livello provinciale;

- Vista la deliberazioneenbsp; n.enbsp; 31 del 30.06.2005, con la qualeenbsp; il Consiglio comunale ha fissato gli indirizzi per la determinazioneenbsp; degli orari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;

- Visto lart. 50 c.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

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DISPONE

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le seguenti modalita relative alla comunicazioneenbsp; degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

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Art.1

Disposizioni di carattere generale

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La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura, si applica alle attivita di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette o meno ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003.

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1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall'esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al successivo art. 2.

2. Ai titolari delle attivita di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, fatto obbligo di comunicare preventivamente al comune, ai fini della vigilanza, l'orario giornaliero prescelto ed inoltre, di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o con altra modalita idonea al conseguimento delle stesse finalita.

3. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell'anno solare, in relazione alla stagionalita o ad altri fattori, orari diversificati, pu essere effettuata un'unica comunicazione, indicando orari e relativi periodi di effettuazione .

4. L'esercente deve indicare, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo:

a) l'orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio;

b) l'eventuale chiusura per uno o pi giorni interi della settimana, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facolta.

5. Nel caso di attivita miste, in altre parole, di somministrazione svolta congiuntamente ad attivita commerciale, l'obbligo di informazione di cui al comma 4 assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, semprech l'orario prescelto sia parificato, oltrech compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia.

6. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, data facolta, rispetto agli orari prefissati:

a) di anticipare o posticipare l'apertura sino al limite massimo di trenta minuti; b) di anticipare o posticipare la chiusura sino al limite massimo trenta minuti;

a condizione che l'anticipo o il posticipo degli orari prefissati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali sospensioni intermedie, non diano luogo ad un'apertura complessiva inferiore al monte orario giornaliero minimo prestabilito e di cui ali' art. 2, comma 1.

7. L'orario pu essere modificato. Del nuovo orario necessario effettuare formale e preventiva comunicazione da effettuarsi entro il termine ultimo di 1 giorno prima dellattivazione del nuovoenbsp; orario.

8. Eventuali modifiche di orario connesse allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa, anche da parte delle associazioni di categoria, indicando gli esercizi per via, piazza o zona di ubicazione.

9. Le comunicazioni di cui al comma 8, da effettuarsi con lo stesso preavviso di cui al comma 7, non implicano alcuna modifica del cartello orari e non impegnano i singoli esercenti, cui rimessa la facolta di aderirvi o meno.

10. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 8 e 9, nonch dall'art. 3, fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello.

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Art.2

Monte orario giornaliero minimo

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1. Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che fissato in 4 ore.

2. Nel rispetto del limite minimo di cui al comma 1, data facolta di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo oppure, contemplando una o pi chiusure intermedie.

3. Gli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) e c) della legge n. 14 del 2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attivita cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

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Art.3

Deroghe

enbsp;

E' consentito derogare agli orari prefissati, oltrech alle eventuali chiusure facoltativamente stabilite per l'intera giornata, fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate:

a) dall'1 dicembre al 6 gennaio;

b) nella settimana che precede la Pasqua, nonch nelle giornate di Pasqua e Luned dell'Angelo;

c) nel periodo del Carnevale Bussetano ;

d) nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva, ivi compresa la ricorrenza del Patrono.

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Art.4

Chiusura settimanale

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La chiusura temporaneaenbsp; degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comunicata al pubblico mediante lesposizione di apposito cartello leggibile dallesterno e, se di durata superioreenbsp; a 30 giorni consecutivi, anche al comune, con almeno 3 giorni di anticipo.

E' data facolta di osservare, nel corso della settimana, una o pi giornate di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalita inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attivita, con lanticipo di 3 giorni.

Dette disposizioni non si applicano agli esercizi di cui allart. 4, comma 5, della L.R. 14/2003, esclusi dalla programmazione.

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Art.5

Vendita per asporto e attivita e miste

enbsp;

Ai fini dell'attivita di vendita per asporto effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 14 del 2003, sono osservati gli stessi orari previsti per l'attivita di somministrazione.

Qualora sia consentita, per gli stessi locali, l'attivita di vendita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere comunque osservata, per l'esercizio di quest'ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria per le attivita commerciali al minuto.

Nella fatti specie di cui al comma 2, gli orari di apertura dell'attivita commerciale debbono essere indicati in apposito, distinto, cartello orari, secondo le modalita previste dalla disciplina apposita, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5.

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Art.6

Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori

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Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi, consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video- giochi, biliardini, flipper) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) non oltre le ore 24,00 (salvo deroghe motivate) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalita moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque, nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonch nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.

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Art.7

Disposizioni finali

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Il presente provvedimento efficace a decorrere dal 30 giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Comunale.

l cartelli orari vigenti restano validi, sempre che gli orari di apertura e di chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e con quelle di cui al presente provvedimento.

Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma 2, gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1.

Di demandare alladozione, eventuale, di successivi provvedimenti, lassunzione di ulteriori disposizioni in materia di fissazione dei programmi obbligatori di apertura, qualora dovessero ravvisarsi palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore, ai sensi dellart. 17, comma 2, della pi volte citata legge regionale n. 14 del 2003.

Sono esclusi dalla presente disciplina:

la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle attivita espressamente richiamate all'art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d), della citata legge regionale n. 14 del 2003, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore;

la somministrazione effettuata presso mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno;

le attivita svolte al domicilio del consumatore;

le attivita poste nelle stazioni ferroviarie;

le attivita di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;

le altre attivita di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico ma, bens, ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile.

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Art. 8

Sanzioni

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Le violazioni alla presente ordinanza sono punite:

Con la revoca dellautorizzazione, ai sensi dellart. 15, comma 3, lett. c) della L.R. 26 luglio 2003, n. 14;

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 ai sensi dellart. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonch sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembreenbsp; 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.


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Dott. Luca Laurini

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